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D.M. LL.PP.. 02/12/2000 n. 3981) fino a L. 200.000.000 10.000.000 25.000.000 2) da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 20.000.000 40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo delvalore dello scaglione 3) da L. 500.000.001 a L 1.000.000.000 35.000.000 70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione 4) da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 60.000.000 100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione 5) da L. 5.000.000.001 a 150.000.000, oltre lo L. 10.000.000.000 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del va90.000.000 lore dello scaglione 6) da L. 10.000.000.001 200.000.000, oltre lo a L. 50.000.000.000 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del va120.000.000 lore dello scaglione 7) da L. 50.000.000.001 300.000.000, oltre lo a L. .000.001 a L. 0,50 sull'eccedenza del 100 valore della causa rispetto al minimo del va180.000.000 lore dello scaglione 8) oltre L. 100.000.000.000 300.000.000 500.000.000, oltre l'1 per mille sull'eccedenza Note: Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: -Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici): "Art. 32 (Definizione delle controversie). 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente Legge. Con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia. 3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente Legge, la composizione e le modalità di funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la Camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonchè la durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza. 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.". Note alle premesse: -Per il testo dell'art. 32, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, vedasi nella nota al titolo. -Si riporta il testo degli articoli 150 e 151 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1999, n. 554: (Regolamento generale sui lavori pubblici di cui all'art. 3 della Legge n. 109 del 1994): "Art. 150 (Definizione delle controversie). 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32 della Legge. L'arbitrato ha natura rituale. 2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di procedura civile. 3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinchè essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. 4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale per i lavori pubblici. 5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal Decreto interministeriale di cui all'art. 32, secondo comma, della Legge. 6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto Decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. Art. 151 (Camera arbitrale per i lavori pubblici). 1. La Camera arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'art. 150. 2. Sono organi della Camera arbitrale il presidente ed il consiglio arbitrale. 3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità. 5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal consiglio della Camera arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonchè avvocati dello Stato e magistrati a riposo b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici. 6. La Camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonchè dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c) e d), nonchè al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi. 9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. 10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal consiglio arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni, anche in deroga alle tariffe professionali vigenti. 11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell'art. 4, comma 10-quinquies della Legge con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese di funzionamento della Camera arbitrale, del compenso degli organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri. 12. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio.". - Si riporta l'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 32, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche, si veda nella nota al titolo. -Si riporta il testo dell'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è il seguente: "Art. 3 (Delegificazione). 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente Legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento |
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